1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
«È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37-bis. Salvo che per coloro che hanno titolo alla licenza di porto d'armi, il nulla osta è sempre prescritto per la detenzione delle armi nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze, ovvero all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Il contravventore a taluna delle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 100 euro a 250 euro. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi»;
b) i commi sesto e settimo sono abrogati.
1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente:
«Art. 37-bis. - 1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei
a) per i titolari di licenza di porto d'armi;
b) per i titolari di licenza di porto d'armi sportivo, per tiro a volo o per l'esercizio dell'attività venatoria, limitatamente all'acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività;
c) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;
d) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a 250 euro.
5. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del testo unico, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle categorie di persone di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.
1. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 42. - 1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni e alle prescrizioni previsti da disposizioni di legge o di regolamento o imposti dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.
2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni, fermo restando il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.
3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo, la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità che rilascia la licenza.
4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.
5. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno validità di sei anni».
2. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «dal terzo comma dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42».
1. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi, in ragione della propria condotta o di altri concreti elementi, non dà sufficiente affidamento di non abusare delle armi»;
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio della licenza di trasporto e del nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi».
1. Dopo l'articolo 43 del testo unico è inserito il seguente:
«Art. 43-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi e il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.
1. All'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate con decreto del Ministro dell'interno»;
b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L'ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.
L'obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.
Il trasgressore delle disposizioni previste dal quinto e dal sesto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 200 euro».
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa, sono individuate le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, ovvero nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, hanno titolo alla licenza di porto d'armi di cui all'articolo 42 del testo unico.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico e dall'articolo 7 della presente legge, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato, a:
a) denunciare la detenzione delle armi o delle munizioni all'ufficio di polizia o al comando dei carabinieri competente per territorio;
b) cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;
c) consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.